IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione dell'art.3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 1. L'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21, di modifica dell'art. 4 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6, deve intendersi applicabile, per quanto concerne le modalita' di calcolo del rimborso delle spese di viaggio, anche alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6, da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 17 e di cui all'art. 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56. 2. Gli oneri per l'anno corrente derivanti dall'applicazione della presente legge faranno carico al capitolo 10 del bilancio per l'esercizio 1994 che presenta sufficienti disponibilita', mentre a quelli per gli esercizi futuri, il cui ammontare sara' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio, si fara' fronte con l'apposito stanziamento previsto al capitolo 10 del bilancio medesimo. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 7 aprile 1994 PUPILLO